Assegno comunale ai nuclei familiari (INPS)

La legge 23 dicembre 1998 n°. 448 ha introdotto gli assegni ai nuclei familiari concessi dai Comuni ed erogati dall'INPS, a favore delle famiglie con la presenza di almeno tre figli minori.
L'importo dell'assegno viene adeguato all'inizio di ogni anno dall'Inps: www.inps.it

Cos'è

La legge 23 dicembre 1998 n°. 448 ha introdotto gli assegni ai nuclei familiari concessi dai Comuni ed erogati dall'INPS, a favore delle famiglie con la presenza di almeno tre figli minori.
L'importo dell'assegno viene adeguato all'inizio di ogni anno dall'Inps: www.inps.it

l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2011, se spettante nella misura intera, e' pari a € 131,87; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti e' pari a € 23.736,50 (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n.109/98 - rif. comma l, art. 65, legge n. 448/1998);

Accedere al servizio

La domanda è presentata al Comune di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoria.

Le domande per beneficiare degli assegni dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la prestazione.
Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva unica attestante la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo e l'attestazione Isee

Costi e vincoli

GRATUITO

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento:Giovedì, 03 Febbraio 2022